Nasta Lucrezia
07/04/2018
Con la sentenzaTAR Lazio, sez. I-ter, 18 luglio – 6 settembre 2016, n. 9563, i giudici del Tribunale Amministrativo hanno fornito importanti precisazioni in materia di revoca in autotutela del provvedimento amministrativo.
La vicenda sportiva comunemente conosciuta con il nome di “Calciopoli” si è intrecciata con l’istituto dell’autotutela amministrativa quando i legali della società italiana bianconera hanno, nell’anno 2010, presentato al Consiglio Federale FIGC istanza di revoca in autotutela del provvedimento di assegnazione dello scudetto, con lo scopo che l’amministrazione adottasse un provvedimento di secondo grado volto a revocare il provvedimento principale che assegnava il titolo di Campione d’Italia alla società FC Internazionale di Milano Spa, in quanto prima società utilmente classificata. Il Consiglio Federale della FIGC, nel 2011, respingeva l’istanza presentata dalla società bianconera che decideva successivamente di adire il Tar Lazio. Con la sentenza suindicata il Tar ha specificato come l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione sia del tutto discrezionale, in quanto l’amministrazione è portatrice di un interesse pubblico incoercibile dall’esterno. Il Tar Lazio ha dunque richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’amministrazione non ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi su un’istanza presentata da un privato volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela. Da ciò si deduce che la natura della richiesta di revoca o di annullamento da parte del privato è meramente sollecitatoria, non essendo in grado di integrare una pretesa del privato o di ingenerare un obbligo di provvedere dell’amministrazione.
L’amministrazione, inoltre, può valutare autonomamente l’opportunità di attivazione o meno del procedimento di autotutela e, per di più, sulle istanze presentate non si forma il silenzio; pertanto la relativa azione, volta a dichiararne l’illegittimità, è da ritenersi inammissibile.
Tuttavia esistono dei casi in cui l’amministrazione è obbligata ad intervenire in autotutela nei confronti di un provvedimento precedentemente emanato, si tratta del caso in cui sia intervenuto un giudicato che abbia accertato l’illegittimità del provvedimento principale. In tal caso l’amministrazione è obbligata ad intervenire in quanto sussiste un provvedimento giurisdizionale cui è obbligata a dar seguito. Nel caso di specie, però, l’atto adottato dal commissario straordinario della FIGC nel 2006 con cui assegnava il titolo di Campione d’Italia alla società FC Internazionale di Milano Spa era ritenuto del tutto legittimo a seguito dei numerosi giudizi instaurati dalla società bianconera dinanzi alla giurisdizione amministrativa e sportiva; e tale legittimità non obbliga l’amministrazione ad esercitare il potere di autotutela, ma lascia ad un’autonoma valutazione discrezionale della stessa amministrazione la scelta tra la conferma del provvedimento (espressa o tacita) o la sua rimozione.