Lab-IP

La nuova disciplina del settore cinematografico

di Alessia Maria Fruscione

10/12/16

La legge 14 novembre 2016, n.220, contenente la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico razionalizzando e introducendo rilevanti innovazioni alle misure previste in varie norme susseguitesi nel tempo, in particolare a quelle contenute nel d.lgs.28/2004.

La finalità della nuova legge è quella di definire i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo in quanto “attività di rilevante interesse generale che contribuisce alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese”, favorendo anche lo sviluppo industriale, occupazionale e del turismo.

In particolare l’art. 3 della legge individua i principi dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo; gli artt. 4 e 10 disciplinano il ruolo delle regioni e dello stato, descrivendo in maniera dettagliata le competenze del MIBACT e le funzioni da esercitare per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge; le successive norme di carattere generale stabiliscono quali sono i requisiti che le opere devono possedere per aver il riconoscimento della nazionalità italiana, nonché le varie tipologie di interventi, sia automatici che selettivi, a favore del comparto cinematografico e audiovisivo.

Per quanto concerne le norme dedicate all’organizzazione del settore, tra le novità più rilevanti vi è l’istituzione, prevista dall’art.11, del Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo, organo dotato di compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche. Sostituisce la preesistente Sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, che svolgeva funzioni consultive in merito alla ripartizione del Fondo unico dello spettacolo (Fus) fra il cinema e i vari settori dello spettacolo dal vivo. Questo nuovo organismo è composto da 11 membri, scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e fra personalità altamente qualificate in materia, in modo da garantire un legame più stretto con l’industria cinematografica.

Un aspetto fortemente innovativo rispetto alla previgente disciplina è la certezza delle risorse. Infatti l’art.13, in luogo del Fus, che veniva alimentato da stanziamenti annualmente decisi dal governo, quindi variabili e incerti, istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.” La nuova disciplina prevede uno stanziamento iniziale del fondo di 400 milioni e assicura un complessivo livello di finanziamento pari all’11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello stato, derivanti dal versamento di IRES e IVA da parte dei soggetti operanti nel settore di distribuzione e proiezione cinematografica e televisiva, compresi il servizio di accesso ad internet, telecomunicazioni fisse e mobili. I nuovi incentivi sono diretti automaticamente a coloro che presentano i requisiti individuati dalla legge medesima. Si tratta di requisiti che tengono conto dei risultati economici, artistici e di diffusione. (In precedenza, invece, i finanziamenti erano conferiti alle produzioni ritenute “di interesse culturale” con giudizio espresso da commissioni ministeriali, ora abolite.)

Le nuove regole, che saranno definite più dettagliatamente dai decreti attuativi da emanare, favoriranno lo sviluppo, la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese incentivando, come già detto, la nascita di start-up e di nuovi autori, incoraggiando l’innovazione tecnologica e favorendo modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute, ed eviteranno abusi di posizioni dominanti a tutti i livelli.

Solo una parte residuale dello stanziamento, variabile fra il 15% e il 18% del totale, è destinato a contributi selettivi riservati prioritariamente alle opere prime e seconde o a quelle realizzate da giovani autori o ai film che presentano gli ulteriori requisiti indicati dall’ art.26, nonché per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva, fra le quali l’art.27 elenca l’apertura delle piccole sale, i festival, le rassegne di qualità e le attività della Biennale di Venezia, dell’Istituto Luce Cinecittà e del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Gli incentivi fiscali, introdotti con la legge n.244 del 2007 – legge finanziaria per il 2008- operanti di fatto dal 2009 nel settore cinematografico ed estesi nel 2015 a quello dell’audiovisivo, risultano confermati e potenziati. Gli artt. 15 e ss. infatti sono dedicati alla disciplina del credito d’imposta, cd. tax credit. Questo strumento è finalizzato a stimolare gli investimenti privati: consente di maturare un credito sui debiti fiscali, previdenziali e sociali dovuti all’erario, per un ammontare pari ad una determinata percentuale delle spese sostenute per l’investimento, così riducendo il costo effettivo dello stesso.

Fortemente innovativa è la previsione della cedibilità del credito d’imposta, disciplinata dall’art. 21, con la quale si facilita l’utilizzazione di questo strumento indiretto di finanziamento da parte delle piccole imprese.

Con disposizioni innovative rispetto alla precedente disciplina, agli artt. 28 e ss., sono stati previsti interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore, fra cui il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e inoltre, il 3% delle risorse stanziate sul Fondo per il cinema, è destinato al potenziamento delle competenze cinematografiche degli studenti.

La legge contiene anche importanti deleghe governative finalizzate a riformare le disposizioni in materia di tutela dei minori: l’art. 33 introduce il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, lasciando al MIBACT solo una funzione di controllo. In tal modo è stata innovata la previgente disciplina che affidava il c.d. nulla osta per la visione del film al pubblico, al giudizio di commissioni operanti presso il ministero medesimo.

Da un esame complessivo delle modifiche introdotte rispetto alla previgente disciplina, risulta chiaro come l’intento del legislatore sia quello di incentivare il settore nella consapevolezza che possa costituire un fondamentale strumento per rilanciare e stimolare l’economia del paese.

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